Servizio Prevenzione e Protezione
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
In generale si definisce cantiere temporaneo o mobile:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile:
lavori di costruzione;
manutenzione;
riparazione;
demolizione;
conservazione;
risanamento;
ristrutturazione;
trasformazione;
rinnovamento;
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e  di sterro.
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