Servizio Prevenzione e Protezione

Decreto Legislativo n. 81/2008
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il decreto legislativo n. 81/2008, fu emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

È stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e da successivi ulteriori decreti.

La denominazione come Testo unico risulta, tra l’altro, non corretta, infatti in ambito legislativo un testo unico dovrebbe accomunare in un solo corpo testuale tutta la regolamentazione in materia.

Tale decreto legislativo è stato emanato in conformità all’art. 117 della Costituzione Italiana che:

  • se al comma 3, definisce la tutela e sicurezza del lavoro fra le materie di legislazione concorrente con le Regioni; quindi la podestà legislativa in questa materia spetterebbe alle Regioni, salvo per quanto riguarda la determinazione dei principi fondamentali, riservata sempre alla legislazione dello Stato;
  • al comma 5 prevede l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni (stabilito nell’art. 120, comma 2 Costituzione) e con il carattere di cedevolezza (o dissolvenza). Tale clausola di cedevolezza viene ammessa qualora lo Stato intervenga a modificare i principi di disciplina di una materia di competenza regionale e, al fine di garantire l’attuazione immediata dei nuovi principi, formulare una disciplina di dettaglio immediatamente operativa, idonea a disciplinare la materia fino a quando non sia sostituita da una legislazione regionale conforme ai nuovi principi.

Il testo unico era formato originariamente da 306 articoli e 51 allegati. A seguito dell’inserimento del Titolo X-bis sono stati aggiunti altri 6 articoli, dal 286-bis al 286-septies, per cui la sua struttura risulta essere suddivisa nei seguenti titoli:

  • Titolo I (art. 1-61)
    • Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
  • Titolo II (art. 62-68)
    • Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
  • Titolo III (art. 69-87)
    • Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
  • Titolo IV (art. 88-160)
    • Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
  • Titolo V (art. 161-166)
    • Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VI (art. 167-171)
    • Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VII (art. 172-179)
    • Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
  • Titolo VIII (art. 180-220)
    • Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
  • Titolo IX (art. 221-265)
    • Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
  • Titolo X (art. 266-286)
    • Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
  • Titolo X-bis (art. 286 bis -286 septies)
    • Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
  • Titolo XI (art. 287-297)
    • Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
  • Titolo XII (art. 298-303)
    • Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
  • Titolo XIII (art. 304-306)
    • Disposizioni finali

La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.