Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali rappresenta la struttura di supporto operativo al datore di lavoro e coordina le attività connesse alla prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali ed alla individuazione dei sistemi di controllo delle misure individuate.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali orienta e armonizza i vari contributi che provengono dai soggetti dell’organizzazione aziendale.
Il processo di valutazione dei rischi, che rappresenta il processo primario da cui discendono le scelte e gli impegni di natura tecnica, organizzativa, gestionale e relazionale di un’azienda per la gestione dei rischi e della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è intrapreso dal datore di lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali ed è svolto con la partecipazione e/o consultazione di tutte le figure interessate (medico competente, dirigenti, preposti, RLS, ed eventualmente consulenti esterni che possono contribuire alle diverse fasi del processo).
Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Professionisti della Prevenzione Incendi abilitati e iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno, per tutti gli adempimenti previsti per la prevenzione degli incendi. Valutazione del rischio incendio, redazione del piano di emergenza, piano di evacuazione, procedure di evacuazione, progettazione impianti antincendio e rivelazione incendi, pratiche per la prevenzione degli incendi, richiesta e rinnovi di CPI, della SCIA, certificazione di rispondenza, corsi di formazione
Il rischio elettrico è rappresentato dalla probabilità di subire un danno a causa di una scossa elettrica o di un arco elettrico
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i. all’ Art. 80 prevede che il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili
I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche denominate cumulonembi
Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita entro il 2012, con la versione precedente delle norme CEI EN 62305-2, va rivalutata come richiesto dal D.L.gs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2
Inoltre con l’entrata in vigore della nuova Guida del CEI bisogna aggiornare la relazione tecnica ogni 5 anni in quanto la stabilità del numero Ng “densità di fulminazione per anno” varia proprio ogni 5 anni ed è necessario monitorare i valori della relazione con scadenza quinquennale per non compromettere la sicurezza
Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII prevede le misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione professionale al Rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo
Vibrazioni al sistema mano – braccio: descrizione del rischio
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari”
Vibrazioni al corpo intero: descrizione del rischio
L’esposizione alle vibrazioni al corpo intero causa movimenti e tensioni nel corpo umano che possono:
Inoltre se il corpo è interessato da vibrazioni a bassa frequenza (frequenze inferiori a 0,1 Hz) si possono produrre fenomeni di cinetosi.
Studi epidemiologici sull’esposizione a lungo termine alle vibrazioni al corpo intero hanno dimostrato l’esistenza di un rischio elevato per la salute, soprattutto del tratto lombare del rachide, ma anche del collo e della spalla. Alcuni studi specifici hanno fornito elementi a riprova degli effetti sul sistema digestivo, sugli organi riproduttivi femminili e sul sistema venoso periferico.
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo III Titolo VIII fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero:
“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.
Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.
Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio e di partecipare alle udienze.
Il CTP ha un ruolo importante, poiché, in merito alle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti.
È infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale e alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.
La gestione del cantiere non è cosa semplice e non solo per la complessità tecnica delle opere da eseguire. Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si concentrano principalmente nel Titolo IV del Testo Unico, sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro, all’interno del primo dei due Capi che tratta delle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Nel settore che registra il maggior numero di infortuni sul lavoro, la materia della sicurezza nei cantieri tende a coinvolgere un elevato numero di soggetti incaricati della tutela della salute e della sicurezza degli operatori nell’ambito di un complesso panorama operativo e legislativo
Assumiamo l’incarico di RSPP – Responsabile dei Lavori – CSP o CSE seguendo tutte le dinamiche e gli adempimenti del cantiere per conto del Committente, eseguiamo su delega la notifica preliminare di inizio cantiere e redigiamo i vari documenti come ad esempio: DVR -DUVRI – POS – PSC
Affidare a noi gli adempimenti previsti solleva da tante responsabilità dirette e indirette
Il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008: “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare, l’art. 99 comma 1: dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
ll modello SGSSL, implementato secondo la nuova ISO 45001:2018 o ex ISO 18001:2007 conosciuta come BS OHSAS 18001:2007 o in alternativa il Sistema di Gestione UNI-INAIL, viene considerato conforme, per le parti attinenti, al modello organizzativo previsto dall’art. 30 del D.L.gs. 81/08 quale sistema idoneo ad avere efficacia esimente per la responsabilità amministrativa degli enti:
HACCP è l’acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici)
Si tratta in parole più semplici di un sistema di controllo, relativamente alla produzione degli alimenti, che ha come obiettivo la garanzia della sicurezza igienica e della commestibilità
La tematica è disciplinata DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 – Suppl. Ordinario n. 228) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007
Secondo il quale è prevista un’attività di autocontrollo igienico in tutti i pubblici esercizi e nelle industrie alimentari
In particolare è previsto che il responsabile dell’azienda garantisca un adeguato grado di igiene per quanto riguarda tutti i processi che interessano gli alimenti: fabbricazione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, preparazione, manipolazione, vendita e somministrazione
Risulta fondamentale l’identificazione dei rischi inerenti ai vari processi a cui sono sottoposti gli alimenti; l’obiettivo in tal senso è prevenire, eliminare o nei casi peggiori ridurre gli eventuali ‘pericoli’
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