Servizio Prevenzione e Protezione
Il Nostro obiettivo è la vostra salute e sicurezza
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
D.L.gs. n. 81/2008 s.m.i.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

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Aggiornamento: LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 (in G.U. 30/12/2023, n.303) INL- Circolare n.1 del 30 gennaio 2024 Lavoro sportivo – obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) – termini per le scritturazioni – differimento

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Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio di Prevenzione e Protezione “SPP” è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”.
Esso è composto dal Responsabile del Servizio (RSPP) e, dove nominati, dagli addetti (ASPP) in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’organizzazione.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali è un servizio che deve essere presente in tutte le Imprese italiane quando hanno almeno un lavoratore. 
Tale servizio è obbligatorio in quanto è previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., conosciuto come il TESTO UNICO DELLA SICUREZZA.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali rappresenta la struttura di supporto operativo al datore di lavoro e coordina le attività connesse alla prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali ed alla individuazione dei sistemi di controllo delle misure individuate.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali orienta e armonizza i vari contributi che provengono dai soggetti dell’organizzazione aziendale.
Il processo di valutazione dei rischi, che rappresenta il processo primario da cui discendono le scelte e gli impegni di natura tecnica, organizzativa, gestionale e relazionale di un’azienda per la gestione dei rischi e della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è intrapreso dal datore di lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali ed è svolto con la partecipazione e/o consultazione di tutte le figure interessate (medico competente, dirigenti, preposti, RLS, ed eventualmente consulenti esterni che possono contribuire alle diverse fasi del processo). 

Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali

Un servizio conforme al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro " D.L.gs. 81/2008 "

Servizio Prevenzione e Protezione

Un servizio obbligatorio che deve svolgere diversi compiti come previsti dall'art. 33 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione del D.L.gs. 81/2008
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Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  “RSPP” è una delle figure chiave della sicurezza sul lavoro, coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali. Per raggiungere efficacemente gli obiettivi il RSPP deve possedere abilitazioni specifiche come previsto dalla normativa vigente. Il Responsabile del Servizio (RSPP) e gli addetti (ASPP) del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominati dal datore di lavoro, devono essere in possesso di capacità e requisiti  professionali che sono specificati nell’articolo 32 del D.L.gs. 81/2008 e s.m.i.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

L'Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali richiede la nomina di un coordinatore.

RSPP Coordinatore del Servizio Prevenzione e Protezione

Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dall'art. 17 Obblighi del Datore di lavoro indelegabili del D.L.gs. 81/2008. Il nostro contratto è chiaro e trasparente senza costi nascosti, con formula flessibile e canone fisso
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La Sicurezza sul Lavoro
Offriamo non solo servizi di consulenza, ma anche servizi tecnici alle imprese, ad enti pubblici e condomini, per il rispetto della sicurezza sul lavoro e le cautele in merito alla responsabilità civile e penale
Siamo dotati di tre divisioni interne distinte per fattore: Tecnico, Umano ed Organizzativo, sono i tre fattori imprescindibili per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Sicurezza sul Lavoro

Servizi di consulenza in materia sicurezza sul lavoro nonché servizi tecnici in merito ad impianti tecnologici e macchine

Servizi di consulenza e tecnici in materia di sicurezza

Con noi scoprirai il vantaggio tecnico ed economico sui vari servizi a cui aderisci. Non solo consulenza ma anche servizi tecnici come ad esempio progettazione degli impianti elettrici, dichiarazione di rispondenza, redazione del piano di manutenzione, verifiche e controlli periodici degli impianti elettrici
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La Salute sul Lavoro
In presenza di rischi professionali è obbligatorio designare il Medico Competente abilitato che deve programmare la sorveglianza sanitaria, visitare i lavoratori per assegnare l’ idoneità alla mansione. Sarà nostra cura predisporre la designazione del Medico competente, stipulare gli accordi commerciali con il nostro Centro Medico autorizzato e convenzionato, al fine di garantire  la Sorveglianza Sanitaria ed eseguire gli eventuali esami di laboratorio, esami specialistici e strumentali, il tutto secondo il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Salute sul Lavoro

Un servizio completo dalla nomina del medico competente alla medicina del lavoro

Nomina del Medico Competente e Servizi di Medicina del Lavoro

In presenza di rischi professionali, è obbligatorio nominare il medico competente ed attivare il servizio di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro come previsto dall'art. 41 Sorveglianza sanitaria del D.L.gs. 81/2008
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Prevenzione dagli incendi

Professionisti della Prevenzione Incendi abilitati e iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno,  per tutti gli adempimenti previsti per la prevenzione degli incendi. Valutazione del rischio incendio, redazione del piano di emergenza, piano di evacuazione, procedure di evacuazione, progettazione impianti antincendio e rivelazione incendi, pratiche per la prevenzione degli incendi, richiesta e rinnovi di CPI, della SCIA, certificazione di rispondenza, corsi di formazione

Servizi per la Prevenzione degli Incendi

Conforme al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e alle Norme di Prevenzione degli Incendi

Valutazione del rischio incendio e misure generali di tutela

Le misure di prevenzione o protezione e gli obblighi da rispettare emergono dalla valutazione del rischio incendio, un supporto completo, compreso pratiche di prevenzione incendi
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Il Rischio elettrico

Il rischio elettrico è rappresentato dalla probabilità di subire un danno a causa di una scossa elettrica o di un arco elettrico

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i. all’ Art. 80 prevede che il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili

Valutazione del Rischio Elettrico

Conforme al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e alle Norme Tecniche Pertinenti

Prevenire il rischio elettrico

La prevenzione dal rischio elettrico in regime ordinario, parte dalla corretta progettazione degli impianti elettrici nel rispetto delle norme tecniche. A seguire la costruzione, l'installazione e la manutenzione degli impianti, deve essere fatta a a regola d'arte.
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Scariche Atmosferiche

I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche denominate cumulonembi

Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita entro il 2012, con la versione precedente delle norme CEI EN 62305-2, va rivalutata come richiesto dal D.L.gs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2

Inoltre con l’entrata in vigore della nuova Guida del CEI bisogna aggiornare la relazione tecnica ogni 5 anni in quanto la stabilità del numero Ng “densità di fulminazione per anno” varia proprio ogni 5 anni ed è necessario monitorare i valori della relazione con scadenza quinquennale per non compromettere la sicurezza

Valutazione del Rischio Contro le Scariche Atmosferiche

Conforme al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro e alle Norme Tecniche Pertinenti

Servizi per la protezione contro scariche atmosferiche

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i. all' Art. 84 prevede che il Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche ossia : Nuove Norme CEI EN 62305 Nuove Norme  CEI 81-10
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Le Sostanze Pericolose
La presenza in ambiente lavorativo di sostanze chimiche rappresenta genericamente un fattore di rischio sia per la sicurezza che per la salute degli operatori e dei presenti
Esistono sostanze chimiche classificate pericolose ed è facile identificarle. Purtroppo esistono altre sostanze o miscele che non sono classificate pericolose ed è più difficile percepire a vista il vero pericolo, in quanto non riportano etichette di pericolo!

Valutazione dei Rischi da Sostanze Pericolose

Il pericolo chimico viene rappresentato dalla proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi

Il Rischio chimico nell'uso di sostanze e miscele

Il rischio chimico viene rappresentato dalla probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. Il rischio chimico deve risultare basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
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Il Rischio Rumore

Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.  

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII prevede le misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione professionale al Rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo

Valutazione dei Rischi dall'Esposizione al Rumore

Il pericolo del rumore si presenta già per una fonte sonora di 80 dB (A)

Il Rischio dall'esposizione al Rumore

La reazione di fastidio (annoyance) e malessere causata dal rumore aumenta ampiamente in base ai livelli di rumore. A livelli espositivi superiori a 80 dB(A) di LAeq si riducono i riflessi istintivi in risposta a situazioni di pericolo, con potenziali ricadute in termini di sicurezza.
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Il Rischio Vibrazioni

Vibrazioni al sistema mano – braccio: descrizione del rischio

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari”

Vibrazioni al corpo intero: descrizione del rischio

 L’esposizione alle vibrazioni al corpo intero causa movimenti e tensioni nel corpo umano che possono:

  1. causare disagio,
  2. compromettere la prestazione lavorativa,
  3. aggravare lesioni dorso-lombari preesistenti e
  4. presentare un rischio per la salute e la sicurezza.

Inoltre se il corpo è interessato da vibrazioni a bassa frequenza (frequenze inferiori a 0,1 Hz) si possono produrre fenomeni di cinetosi.

Studi epidemiologici sull’esposizione a lungo termine alle vibrazioni al corpo intero hanno dimostrato l’esistenza di un rischio elevato per la salute, soprattutto del tratto lombare del rachide, ma anche del collo e della spalla. Alcuni studi specifici hanno fornito elementi a riprova degli effetti sul sistema digestivo, sugli organi riproduttivi femminili e sul sistema venoso periferico. 

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo III Titolo VIII fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero:

“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

Esposizione alle vibrazioni corpo intero

“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”

Esposizione alle vibrazioni mano braccio

L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.
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Il Rischio Campi Elettromagnetici
Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz – 3×104 THz) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz).
La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.
La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

Esposizione ai Campi elettromagnetici

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico

CEM - Effetti Diretti

Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli.
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Corsi di formazione
La formazione è un  processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
La formazione è una misura di prevenzione efficace per ridurre o eliminare la probabilità del danno. Progettiamo i corsi di formazione sulla base delle esigenze del Cliente, ogni percorso formativo viene affidato ad un Responsabile del Progetto Formativo. La formazione viene erogata da Docenti, Formatori e Istruttori, Qualificati e Abilitati nel  rispetto della legislazione vigente. Inoltre offriamo un pacchetto di corsi di formazione a catalogo per l’assolvimento degli adempimenti di base

Corsi di formazione

I nostri corsi di formazione e gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale come previsto dall'art. 37 Formazione dei Lavoratori e dei Loro Rappresentanti

Servizi per la formazione

Corsi di formazione sula base dell' analisi dei bisogni formativi oppure a catalogo in video conferenza sincrona
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Protezione dei Dati - Privacy
Dal 25 maggio 2018 è diventato obbligatorio e pienamente operativo il “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vale a dire il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR (General Data Protection Regulation), definito, più semplicemente “Regolamento o GDPR, dal 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 101 del10/08/2018 il quale verte l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) di cui sopra.

Privacy - Protezione dei dati

Costruiamo intorno a te e alla tua impresa il sistema per la protezione dei dati nel rispetto del GDRP UE 2006/679 e Leggi Nazionali. Dalla formazione del personale alla fornitura di un Software su Cloud personalizzato

Servizi per la Protezione dei Dati

In sintonia con il nuovo Regolamento e del nuovo D.L.gs. n.101 del 10/08/2018 i dati personali e particolari "sensibili" fanno parte dell’individuo e, come tali, vanno rispettati poiché è solo lo stesso individuo che ha la titolarità sulla loro manipolazione.
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HACCP

L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari.

Il sistema HACCP è  uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi.

Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.

L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.

HACCP

La prima codifica normativa in Europa risale al 1993 con la Direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il D. Lgs 26 maggio 1997 n. 155, ora abrogato). Questa normativa è stata sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004

HACCP-AUTOCONTROLLO-CORSI DI FORMAZIONE

E’ necessario comunque che la corretta predisposizione e applicazione di procedure, se pure semplificate, consenta nell’ambito del processo produttivo, il controllo e la gestione dei pericoli. L’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata, ma si incoraggia l’uso di prassi corrette in materia d’igiene in questo settore. Per facilitare l'adozione di piani di autocontrollo adeguati vengono resi disponibili Manuali di Corretta Prassi Igienica (Good Hygiene Practice o GHP) , che costituiscono documenti orientativi voluti dalla normativa comunitaria ed utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo
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