1- Perizia semplice
È l’analisi tecnica (perizia) di una particolare situazione redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, medico…).
2- Perizia asseverata
Il Perito abilitato (tecnico iscritto al proprio Albo professionale) sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
3- Perizia giurata (Perizia asseverata con giuramento)
È una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22 , o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37 .
In pratica, la perizia è semplice se non è né asseverata (non riporta la precisazione che essa è redatta “sotto la propria personale responsabilità”) né giurata (non riporta allegato il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”).
È assodato, invece, che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata (perizia asseverata con giuramento). Tale asserzione trova anche conferma nella sentenza del T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, del 28 aprile 2008, n° 450.
In tale sentenza, infatti, il T.A.R. abruzzese ha ritenuto che la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata, evidenziando che il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata “sotto la propria responsabilità” fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale.
Chi è competente per asseverare con giuramento una perizia
Il potere di “ricevere” il giuramento spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale, a tutti i Cancellieri degli Uffici Giudiziari, compresi quelli addetti agli Uffici del Giudice di Pace.
Ciò trova conferma nella nota n° 1622/99/U del 16 giugno 1999 del Ministro di Grazia e Giustizia, Affari civili.
Come si assevera una Perizia Il Perito che intende chiedere l’asseverazione a giuramento della propria perizia deve presentarsi davanti al Cancelliere (o del Giudice di pace o di un Notaio) munito di un documento di identità e dei fogli della perizia con gli eventuali allegati, uniti mediante spillatura, rilegatura o altro. I fogli devono essere timbrati e firmati dal Perito, comprese le congiunzioni dei fogli, e nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto.
Alla perizia deve essere allegato, in ultima pagina, ma prima degli allegati, il Verbale di giuramento, firmato dal Perito dopo avere ripetuto la prescritta formula.
Dal punto di vista fiscale, sulla perizia è necessario apporre una marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine (ogni pagina non può avere più di 25 righe e 50 battute per riga) ovvero ogni 100 righe di testo, compreso il Verbale di giuramento.
Per ciascun allegato si deve applicare una marca da bollo da € 0,52 (per ciascun disegno, fotografia, elenco, computo metrico, calcoli, etc.)
In calce alle presenti considerazioni vengono riportati i modelli di verbale di giuramento in uso presso i Tribunali negli stessi indicati (il primo si riferisce a Roma , il secondo alla Sezione distaccata di Ostia -Roma-, il terzo al Tribunale di Bologna ). Come si può constatare, la “formula di rito” utilizzata è assai diversa in ciascuno di loro.
Quale valore ha una perizia asseverata con giuramento?
Il principale problema connesso alla perizia giurata riguarda il valore giuridico che le deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui venga introdotta in un processo instauratosi successivamente alla sua redazione. La Cassazione, in diverse pronunce (ad esempio, Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2002, n° 1902), ha statuito che la “perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento del suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il Giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse”.
La perizia asseverata con giuramento ha, dunque, un’efficacia debole, in considerazione sia del principio dell’onere della prova, sia del principio del contraddittorio, poiché tali perizie nascono fuori dal processo senza che i terzi abbiano la possibilità di interloquire a riguardo e al di fuori della supervisione del giudice. Quindi, come avviene per la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal terzo, cioè per la dichiarazione resa e sottoscritta da un terzo attestante stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, il Giudice può riconoscere alla perizia asseverata valore di indizio liberamente valutabile.
Quali conseguenze per un falso giuramento?
La falsa attestazione giurata configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale . Il delitto previsto in detto articolo si configura in quanto l’art. 5 del R.D. n° 1366/22 attribuisce all’atto asseverato la funzione di provare i fatti attestati dal privato al Cancelliere del tribunale, o ad un Giudice di Pace, che ricopre la funzione di pubblico ufficiale.
Il falso ideologico è imputabile solo a titolo di dolo. Più precisamente, il dolo è rappresentato dalla volontà cosciente e non costretta di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero; è escluso, perciò, che la falsità sia dovuta a negligenza o a una leggerezza della condotta del perito.
Ancorché il Perito a volte giuri “solamente” di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli ”, indirettamente egli giura anche sulla veridicità dei fatti contenuti nella perizia che chiede di asseverare con giuramento. Infatti, il sol fatto che un perito rediga una perizia, implica che egli sia dotato di competenze tecniche e conoscenze specifiche nella materia trattata; è ragionevole, perciò, pretendere che il contenuto del documento redatto sia necessariamente ed obbligatoriamente anche veritiero.
Poiché la tutela del falso concerne l’attestazione per sé stessa, e quindi la pubblica fede che si può riporre nel documento, il reato ex art. 483 c.p. si compie anche nel caso in cui la perizia non venga utilizzata, ciò in considerazione della funzione rappresentativa ad essa riconosciuta dalla legge.