Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”.
Esso è composto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, dove nominati, dagli Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione(ASPP) in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’organizzazione.
Il “Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali” è un servizio che deve essere presente in tutte le Imprese italiane quando hanno almeno un lavoratore, tale servizio è obbligatorio in quanto è previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., conosciuto come il TESTO UNICO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.
Il Datore di Lavoro deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali prioritariamente all’interno dell’Impresa o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni Qualificati ed Abilitati come previsto dalla legislazione vigente.
E’ obbligatorio identificare e designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed eventuali Addetti che devono possedere particolari capacità e requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali svolge diversi compiti come ad esempio:
a) individuazione dei fattori di rischio;
b) valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
c) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive a seguito della valutazione di tutti i rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;
d) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza, la quale è obbligatoria in presenza di n. 15 lavoratori.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Grazie ai nostri professionisti, ai beni strumentali e alla lunga esperienza del nostro team, supportiamo l’azienda e il datore di lavoro nelle diverse questioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro. In questo modo si ha il vantaggio economico della sicurezza senza dover gestire internamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, sia pratici che burocratici e le varie scadenze.
Assegnare questo incarico ai nostri professionisti può portare tanti vantaggi, per esempio:
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
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Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
• Art. 17, co. 1, lett. a):
– ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]
– ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]
• Art. 17, co. 1, lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)]