Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il nostro Professionista abilitato assume l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  diventando il Consulente del Datore di lavoro o del Dirigente dell’Azienda Cliente. In questo modo si acquisisce il diritto ad essere supportati nei diversi adempimenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro e, al tempo stesso, assolvendo tutti i compiti previsti a carico del Servizio Prevenzione e Protezione . Affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione a noi porta tanti vantaggi, tra cui il vantaggio della gestione completa degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro , senza dover gestire internamente, tutto quanto concerne gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito 

Tutto sotto accurato controllo!

Svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Svolgiamo l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno prendendoci carico di tutti i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione svolgendoli con estrema cura e soprattutto mettiamo il tutto sotto controllo in un Sistema di Gestione.

Il nostro supporto per il Datore di lavoro e il Dirigente è completo, e comprende anche tutta la documentazione necessaria per l’affidamento dell’incarico di RSPP-Esterno.

Di seguito riportiamo alcuni esempi delle nostre attività:

  • designazione di RSPP-Esterno con data certa a valore legale corredata di tutti i documenti previsti dalla legislazione vigente
  • implementiamo nell’azienda Cliente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali
  • incontri preliminari concordati e programmati con le varie figure aziendali rappresentative della Salute e Sicurezza sul Lavoro: Datore di lavoro, Dirigente, Medico Competente,  Preposto, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti all’antincendio, evacuazione ed emergenza, Addetti al Primo soccorso, nonchè con eventuali altre figure se presenti: HSE Manager, Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, etc..
  • videoconferenze con sistemi professionali e sicuri per riunioni a distanza
  • sopralluoghi per individuare e valutare tutti i fattori di rischio ossia i “pericoli”,  nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • prepariamo per il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente (se presente), ed altre figure significative ai fini della salute e sicurezza, il Documento di Valutazione dei Rischi curandone l’aggiornamento periodico e all’occorrenza quando necessario
  • elaboriamo le misure preventive ed eventualmente protettive di sicurezza e i relativi sistemi di controllo per le stesse
  • elaboriamo le procedure necessarie per svolgere le varie attività lavorative in tutta sicurezza
  • progettiamo, eroghiamo e gestiamo percorsi informativi e formativi per lavoratori
  • assumiamo l’incarico di Responsabile del Progetto Formativo
  • partecipiamo alle riunioni periodiche in materia di tutela della salute e di sicurezza
  • aiutiamo il Datore di lavoro se volesse implementare un Sistema di Gestione per la  Salute e  Sicurezza sul Lavoro certificabile 
  • in certi casi accettiamo anche la delega di Dirigente per la Salute e Sicurezza sul lavoro per sollevare il Datore di Lavoro dalle responsabilità ove possibile
  • svolgiamo altri compiti concordati che ci vengono assegnati 

Programmiamo il miglioramento continuo insieme!

Chi deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La nomina di RSPP da parte del datore di lavoro è obbligatoria per legge in presenza di almeno un lavoratore ed è sancita dal D.L.gs. 81/08 art.17 comma 2.  
Assegnare questo incarico a noi professionisti del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali può portare tanti vantaggi, per esempio:
  • un servizio già predisposto dotato di risorse umane, beni immobili, mobili e strumentali a disposizione 
  •  professionisti competenti e specialisti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro 
  • garanzie sull’efficienza dei processi con il monitoraggio continuo
  • i nostri esperti  prendono in gestione la redazione di tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro che le normative vigenti chiedono di presentare, agli organismi e organi di vigilanza, supportando così il datore di lavoro o le risorse interne all’azienda
  • l’adempimento dell’obbligo della nomina e l’assolvimento del RSPP-Esterno  da parte  del nostro Professionista, esonera il Datore di lavoro dal: 

  • a)  dover identificare un lavoratore interno all’azienda con requisiti professionali adeguati per svolgere il RSPP;

  • b) dover affrontare le spese di gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali quali: formazione e aggiornamento; assunzione di risorse umane; beni strumentali, necessari per il corretto svolgimento delle attività previste: software; strumenti di misura; consulenze esterne per i vari rischi professionali; etc..

  • c) dovere di assumersi direttamente l’onere e la responsabilità di essere il Datore di Lavoro ed RSPP della propria azienda ove consentito dalla legislazione vigente
La Sicurezza sul Lavoro
Con i nostri professionisti abilitati, esperti e regolarmente iscritti agli Ordini Professionali,  offriamo non solo servizi di consulenza, ma anche servizi tecnici alle imprese e condomini,  e pubbliche amministrazioni, per il rispetto della sicurezza sul lavoro. Siamo dotati di tre divisioni interne distinte per fattore: Tecnico, Umano ed Organizzativo, sono i tre fattori imprescindibili per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

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Approfondimento sul Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una delle figure chiave della sicurezza sul lavoro, coordina il servizio di prevenzione e protezione previsto dall’art. 2, lettera l, del D.Lgs. 81/08 smi.

Il RSPP viene designato direttamente dal datore di lavoro, che peraltro non può in alcun modo delegare tale nomina (come previsto dall’Art 17 del D.Lgs. 81/08 smi). In particolare, la considerazione che l’art. 31 del D.Lgs. 81/08 si esprime nel senso che il datore di lavoro designa il responsabile – che deve avere le capacità ed i requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 – tra coloro cui sono affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, fa ritenere che, qualora questo debba essere “interno” all’azienda o all’unità produttiva, lo debba essere anche il responsabile.

Inoltre anche nel caso che il servizio di prevenzione e protezione debba essere interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione.

Se la capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva è insufficiente, il Datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Altro aspetto importante è la forma con cui viene nominato il RSPP. Infatti è ormai noto che non basti la così detta prova testimoniale della nomina del RSPP, ma questa deve avvenire con documento ufficiale recante data certa (come rilevato da una sentenza della Cassazione n. 43840 Sez. III del 5 Novembre 2008).

Il RSPP deve avere una serie di requisiti, ben specificati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 smi, e proprio in questo senso, potrebbe essere utile rispondere al seguente quesito: può sussistere una culpa in eligendo in capo al datore di lavoro che pure abbia nominato un RSPP che abbia i requisiti e le capacità previsti dall’art. 32, per non aver valutato altri elementi che possono comunque giocare un ruolo in termini di effettività in relazione alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il quesito sorge perchè nel D.Lgs. 81/08 sono solo due le figure giuridiche per le quali il legislatore prevede una qualificazione soggettiva: una è il medico competente, l’altra proprio il RSPP. Per questo può esserci, per il datore di lavoro, il rischio di non scegliere correttamente una delle due figure citate, non controllando in modo idoneo i requisiti.

L’art 32 non sembrerebbe però lasciare troppo spazio ad un’interpretazione che sostenga la necessità sul piano giuridico che il datore di lavoro nel nominare il RSPP identifichi e valuti anche ulteriori elementi, oltre a quelli previsti dall’art. 32, la cui sussistenza possa essere ritenuta, sulla base dell’effettività e caso per caso, un presupposto necessario atto a garantire la reale “capacità” di un soggetto di far fronte ad un ruolo che è sostanzialmente un ruolo consulenziale, un ruolo professionale, interno o esterno che sia.

Parlando di RSPP è inevitabile citare anche la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, è delegabile l’obbligo di designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, ma non anche quello di designare il relativo responsabile (art. 17, lett. b), D.Lgs. 81/08).

La Cassazione, sul punto, ha chiarito che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (già prima del D.L.gs. 81/08) il datore di lavoro non poteva delegare, neanche nell’ambito di imprese di grandi dimensioni l’attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (Sez. IV, 23 marzo 2012, n. 11425).

A quest’ultimo il datore di lavoro che non sia nelle condizioni di svolgere direttamente i compiti propri del servizio prevenzione e protezione all’interno dell’azienda “… è tenuto a dare incarico ad altri per lo svolgimento in concreto di tali compiti, assicurandosi che gli incaricati siano in numero sufficiente, possiedano la capacità necessaria e dispongano di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati …” (Sez. IV, 22 gennaio 2001, n. 514).

Sul punto, in ogni caso, non appare superfluo precisare che il servizio in discorso  e soprattutto il suo responsabile svolge un ruolo di consulenza per il datore di lavoro e non già un ruolo sostitutivo di quest’ultimo.

Ancora, il Supremo collegio ha precisato che “… il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 626/1994, a norma dell’art. 9 dello stesso decreto – disposizioni confluite negli artt. 31 e 33, D.Lgs. 81/08 – è utilizzato dal datore di lavoro per compiti di valutazione dei fattori di rischio, di individuazione delle misure prevenzionistiche, di informazione e formazione dei lavoratori” (Sez. IV, 12 luglio 2001, n. 28153).

Vero è che il RSPP è un mero consulente del datore di lavoro (Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929), e che la nomina del RSPP non esonera affatto il garante dalla penale responsabilità, ma, tuttavia, si può verificare l’ipotesi non infrequente che il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di approntare specifici progetti d’intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, il c.d. RSPP può essere ritenuto penalmente responsabile senza che ciò determini un esonero di responsabilità del garante principale (Sez. IV, 11 giugno 2013 n. 25647).

Nell’ottica del legislatore, il RSPP deve quindi assumere un ruolo “puro”, quale soggetto consulente del datore di lavoro, evitando l’assunzione di compiti operativi, pena la creazione di una figura “ibrida” che comporta inevitabilmente l’attribuzione di più ampie responsabilità in capo al medesimo.
Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione che siano dipendenti dal datore di lavoro del resto non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta (art. 31, D.Lgs. 81/08) ed, inoltre, devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Per tale ragione, la ratio legis è nel senso di garantire al soggetto RSPP la massima autonomia possibile nell’espletamento dei suoi compiti: ciò spiega, quindi, il perché, ove la funzione sia svolta in contemporanea con altre che comportano l’assunzione di responsabilità gestionali, il RSPP è chiamato a rispondere penalmente.

Si è affermato, a tal proposito, in giurisprudenza che è configurabile la responsabilità del soggetto designato quale RSPP aziendale che, di fatto, assuma il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16892).

Sorge a questo punto spontaneo un quesito: esiste una responsabilità penale diretta del RSPP? Non sono previste specifiche sanzioni penali a carico degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ciò non toglie, secondo la più diffusa opinione, che essi potrebbero essere chiamati a rispondere di concorso nel reato di omicidio colposo o lesioni personali colpose che si siano verificati anche a causa della violazione dei compiti ad essi attribuiti dalla legge. Tale impostazione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui – pur essendo innegabile che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale – ciò pur tuttavia non esclude che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività (giurisprudenza costante: Sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 15226; Id., 4 aprile 2007, n. 39567; Id., 23 aprile 2008, n. 25288; Id., 20 agosto 2010, n. 32195; Id., 27 gennaio 2011, n. 2814).

Il RSPP, dunque, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionistica, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche carattere esclusivo, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

Infine c’è da dire che la figura del RSPP è ulteriormente mutata con il nuovo Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016, che ne è andato a modificare il percorso formativo e di aggiornamento. Ormai il RSPP è diventato a tutti gli effetti un manager della sicurezza. Infatti le sue competenze non dovranno più essere meramente tecniche ma dovranno essere gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali.

Il RSPP deve saper gestire le diverse problematiche della sicurezza sul lavoro, deve saper individuare i rischi e soprattutto deve saper proporre delle misure preventive adeguate ed idonee a ridurre alla fonte tutti i rischi individuati. Non solo, il RSPP deve anche essere in grado di comunicare i rischi ai lavoratori, deve informarli e deve sfruttare le sue competenze per proporre procedure di sicurezza. È evidente la volontà di arrivare sempre più ad un vero e proprio manager della sicurezza.

Proprio per questo sono crescenti le responsabilità di questa figura, e se come già detto non vi siano riferimenti diretti di specifiche sanzioni al RSPP le sue responsabilità sono presenti ed evidenti.

Come previsto dall’ALLEGATO II di seguito si riportano i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei Compiti previsti


1. Aziende artigiane e industriali (1) ….. fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche ……….fino a 30 lavoratori

3. Aziende della pesca ……………………….. fino a 20 lavoratori

4. Altre aziende …………………………………… fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.


1-bis. Comma abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. g), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53), in vigore dal 24/09/2015);


2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.


2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma 52. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626.

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