La gestione del rischio (in inglese risk management) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo.
Leggendo il TITOLO I PRINCIPI COMUNI si intuisce che l’assetto l’egislativo è abbastanza complesso e le aziende hanno la necessità di comprendere il livello complessivo di rischio insito nei loro processi e nelle loro attività, al fine di garantire la Salute e la Sicurezza dei lavoratori e nel contempo vedere crescere anche il proprio utile.
Ciò implica il riconoscere e dare priorità ai rischi più significativi, individuare le criticità, riconoscere le debolezze dei controlli, arrivando ad attuare un efficace processo di Risk Management.
E’ noto che la progettazione, l’attuazione di piani di gestione del rischio e la definizione delle relative strutture di riferimento, richiedono di prendere in considerazione le differenti esigenze di una specifica organizzazione, mettendo in correlazione i seguenti fattori: UMANO, TECNICO ed ORGANIZZATIVO, esaminando i suoi obiettivi, il contesto, la struttura , le operazioni, i processi, le funzioni, i progetti, i prodotti, i servizi e le specifiche prassi adottate.
L’adozione di uno standard di Risk Management riconosciuto a livello internazionale consente, in generale, di aumentare il grado di consapevolezza della necessità di gestire il rischio, di migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione del rischio e del sistema dei controlli, di rendere maggiormente affidabile il processo decisionale, di migliorare la qualità dei rischi e di incrementare la confidenza e la fiducia dei portatori d’interesse interni ed esterni all’impresa.
Lo standard ISO 31000 è stato redatto nel 2009 dal Comitato Tecnico ISO/TMB “Risk Management”.
Lo standard ISO 31000 fornisce i principi e linee guida per la gestione di qualsiasi forma di rischio in un modo sistematico, trasparente e credibile ed all’interno di qualunque campo di applicazione e contesto.
Lo standard ISO 31000 promuove l’armonizzazione dei processi di gestione del rischio, senza per questo prescindere dalle esigenze di specifiche considerazioni connesse a ciascuna azienda, fornendo un approccio comune a supporto di norme che riguardano
rischi e/o settori specifici, senza peraltro sostituirsi a tali norme.
La peculiarità dello standard ISO 31000 è data dalla sua applicabilità a qualsiasi tipologia di impresa (indipendentemente dallo specifico settore di competenza), in relazione ai suoi vari ambiti di attività (inclusi le strategie, i processi operativi, lo sviluppo dei progetti), così come a qualsiasi tipo di rischio a cui è esposta (quale sia la sua natura o le conseguenze, positive o negative che può generare).
Lo standard ISO 31000 stabilisce alcuni principi che devono essere soddisfatti per rendere efficace la gestione del rischio e raccomanda che le organizzazioni sviluppino, attuino e migliorino in continuo una struttura di riferimento, il cui lo scopo è integrare il processo per gestire il rischio all’interno della governance complessiva dell’impresa.
L’applicazione dello standard ISO 31000 consente di definire e uniformare i processi di gestione del rischio, replicandoli all’interno dell’organizzazione.
Lo standard ISO 31000 intende soddisfare le esigenze di una vasta gamma di portatori d‘interesse, tra i quali in particolare: i responsabili dello sviluppo della politica di gestione del rischio all’interno dell’organizzazione, coloro che devono garantire che il rischio sia
gestito efficacemente e coloro che hanno l’esigenza di valutare l’efficacia dell’organizzazione nel gestire il rischio.
La struttura dello standard ISO 31000 si fonda sulla relazione fra i Principi che devono essere osservati per gestire efficacemente il rischio, la Struttura di riferimento in cui si attua la gestione del rischio ed il Processo di gestione del rischio.
Il Titolo I Principi comuni rappresenta il cuore dell’organizzazione della Salute e della Sicurezza ed è suddiviso in IV Capi, i primi due vengono riportate rispettivamente le disposizioni generali e il sistema istituzionale:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI – CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE.
A seguire il: CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO dispone come bisogna organizzarsi per gestire la prevenzione nei luoghi di lavoro, in questo Capo vengono riportate le otto Sezioni:
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE III – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SEZIONE IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
SEZIONE V – SORVEGLIANZA SANITARIA
SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE
SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORISEZIONE
SEZIONE VIII – DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
nelle quali sono disposte: le misure di tutela e gli obblighi delle varie figure aziendali garanti della sicurezza quali Datore di lavoro, Dirigente e Preposto nonchè dei Lavoratori.La valutazione dei rischi in capo al Datore di lavoro e ricordiamo non delegabile, l’istituzione del servizio prevenzione e protezione e la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in capo al Datore di lavoro anche essa non delegabile. L’informazione la formazione e l’addestramento per i lavoratori, la sorveglianza sanitaria da garantire qualora sono presenti i rischi professionali, la gestione dell’emergenza, la consultazione e partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
Infine ritroviamo il:
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI
Il Titolo I Principi Comuni è composto da 61 articoli, dall’articolo 1 al 4, vengono spiegate rispettivamente le finalità, le definizioni, il campo di applicazione il computo dei lavoratori.
A seguire i dettagli del TITOLO I PRINCIPI COMUNI:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Campo di applicazione
Articolo 4 – Computo dei lavoratori
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
Articolo 5 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 – Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 – Attività promozionali
Articolo 12 – Interpello
Articolo 13 – Vigilanza
Articolo 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Articolo 15 – Misure generali di tutela
Articolo 16 – Delega di funzioni
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 – Obblighi degli installatori
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
SEZIONE III – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 – Riunione periodica
SEZIONE IV – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
SEZIONE V – SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE
Articolo 43 – Disposizioni generali
Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 – Primo soccorso
Articolo 46 – Prevenzione incendi
SEZIONE VII – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
Articolo 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
SEZIONE VIII – DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
Articolo 54 – Comunicazioni e trasmissione della documentazione
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I – SANZIONI
Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
Articolo 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Articolo 58 – Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 – Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 – Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
SEZIONE II – DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Articolo 61 – Esercizio dei diritti della persona offesa