Il Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i. all’ Art. 84 prevede che il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche ossia :
Le specifiche norme di buona tecnica relative alla valutazione del rischio fulminazione sono state recentemente modificate il primo giugno 2020 è stata abrogata la norma CEI 81-30 e con essa ci ha lasciato la modalità di ottenimento dei valori Ng cioè il numero di fulmini a terra all’anno e al kilometro quadrato.
Tale valore è un parametro fondamentale per il calcolo del rischio relativo al fulmine di una struttura.
E ora come si gestisce il rischio fulminazione?
Da ora in poi, per calcolare il rischio fulminazione, ci si deve appellare alla nuova guida CEI 81-29 che rimanda alla norma CEI EN IEC 62858.
Più prosaicamente, è possibile utilizzare dei database validati da cui si può ricavare il valore in oggetto come già lo si faceva in precedenza.
Quindi qual è la novità?
La differenza è che la CEI EN IEC 62858 differisce dalla CEI 81-30 per il periodo di osservazione e l’anzianità dei dati richiesti.
La nuova norma esige un periodo di almeno 10 anni e che i dati non siano più vecchi di 5 anni.
Conseguenza: è necessario aggiornare il valore di Ng almeno ogni 5 anni e con esso svolgere le considerazioni che seguono.
Si aprono due scenari:
Se la disequazione è verificata sarà opportuno rivedere la valutazione il prima possibile, in caso contrario si ritorna alla conclusione del punto 1.
Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI EN 62305-2 prima edizione e naturalmente le precedenti norme CEI 81-1 e CEI 81-4), è necessario effettuare una rivalutazione del rischio. La nuova valutazione, infatti, potrebbe evidenziare un livello di rischio differente dal precedente e, nel caso peggiore, la struttura potrà risultare non più “auto protetta” nei confronti delle fulminazioni.
Per quanto riguarda la necessità di aggiornamento nel tempo della stima del rischio, si evidenzia che l’art. 29 del D.L.gs. 81/08 e s.m.i. (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica.
Il datore di lavoro dovrà quindi effettuare la valutazione del rischio di fulminazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 seconda edizione, sia per tutte le strutture (nuove ed esistenti) prive di valutazione, che per le strutture già valutate utilizzando le norme CEI in vigore fino al 01/12/13 (CEI EN 62305-2 prima edizione).
Infine si precisa che per quanto riguarda gli edifici civili non esistono obblighi di legge specifici in merito alla valutazione del rischio fulminazione. Tuttavia il Responsabile della struttura (es. amministratore di condominio) ha l’obbligo giuridico di agire con perizia, prudenza e diligenza, pertanto, valutare il rischio fulminazione della struttura è comunque un suo obbligo giuridico. Sempre a tale proposito, l’art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro) impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nei luoghi di lavoro, compresi i condomini, la valutazione del rischio fulminazione, eseguita entro il 2012, con la versione precedente delle norme CEI EN 62305-2, va rivalutata come richiesto dal D.L.gs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2. Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, “il Datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma”.
Stesso principio si applica sia alle Aziende che a tutti i Condomìni dove l’Amministratore dove si configura Datore di lavoro, dovrà provvedere obbligatoriamente.
Anche il privato cittadino per tutelare la propria famiglia, se stesso e la sua casa può avvalersi di una valutazione del rischio da fulminazione in modo da proteggere eventualmente le persone, la struttura e gli impianti.
I FULMINI
I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche denominate cumulonembi.
La differenza di potenziale che si viene a creare in questo tipo di sistemi è causata dall’accumulo di cariche tra le diverse zone della nube.
All’interno dei cumulonembi insorgono infatti intense turbolenze, causate da correnti ascendenti e discendenti, che accumulano le gocce di acqua più piccole e i cristalli di ghiaccio alla sommità del cumulonembo mentre le gocce divenute ormai grandi, o i chicchi di grandine, si concentrano alla base.
Le particelle di acqua e di ghiaccio più piccole tendono a caricarsi positivamente, viceversa quelle di maggiori dimensioni negativamente, ragion per cui la base del cumulonembo assume una carica negativa, la sommità positiva.
La base negativa induce, per contro, un’ulteriore carica positiva al suolo.
Quando la differenza di potenziale arriva a milioni di Volt, scatta una gigantesca scarica elettrica, il fulmine appunto, che equilibra il sistema.
Le nubi temporalesche si trovano per lo più ad un’altitudine di 8-10 chilometri, anche se tale dato può variare a seconda delle condizioni geografiche e climatiche.
I fulmini che si originano nelle nuvole si distinguono a loro volta in vari categorie: quelli che si scatenano all’interno di una nuvola, quelli che si trasmettono da una nuvola all’altra e quelli che si scaricano al suolo. Questi ultimi costituiscono una piccola percentuale della totalità fulmini (circa il 10%), ma sono proprio quelli che, ovviamente, hanno il maggiore impatto sull’incolumità delle persone e, in generale, sulle attività umane. A seconda dell’orografia del territorio e della presenza di elementi puntiformi, il fulmine può essere discendente (dalla nube alla terra) o ascendente (dalla terra alla nube).
Scariche atmosferiche e propagazione della corrente di fulmine
Può destare sorpresa che i fulmini colpiscano la superficie terrestre circa 100 volte al secondo (circa 8,6 milioni di volte al giorno) e l’Italia, ad esempio, secondo i dati del Sistema Italiano di Rilevamento dei Fulmini (SIRF) presso il CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) di Milano, è colpita da circa 750.000 fulmini ogni anno.
I fulmini possono raggiungere, anche se per brevissimo tempo, temperature elevatissime, fino a 30.000°C, più di quattro volte la temperatura della superficie del sole; inoltre, il valore di picco della corrente può arrivare a 350.000 A con una tensione tra nuvola e terra, prima dell’innesco della scarica, di qualche centinaio di milioni di Volt.
Oggi in Italia è possibile determinare il punto d’impatto di un fulmine con una precisione dell’ordine di circa. cinquecento metri grazie al sistema di rilevamento dei fulmini SIRF, realizzato all’inizio degli anni sessanta. Le stazioni di misurazione distribuite sul territorio italiano sono sincronizzate e registrano l’istante in cui l’onda elettromagnetica della scarica del fulmine giunge in corrispondenza del rispettivo ricevitore.
Il punto d’impatto del fulmine viene calcolato in base alla differenza dei diversi tempi di rilevamento dell’onda.
Mentre i fulmini nube-nube provocano un pericolo per i sistemi elettrici ed elettronici a causa dei campi elettromagnetici impulsivi (LEMP), i fulmini che colpiscono il terreno, i più pericolosi, producono una compensazione della differenza di potenziale tra le cariche elettriche delle nubi e le cariche al suolo.
Un fulmine può provocare danni alla salute in forma diretta, se il corpo viene colpito direttamente dalla scarica, oppure indiretta, se viene colpito dalla corrente di ritorno nel terreno.
I danni più gravi sono quelli derivanti dalla fulminazione diretta, e in certi casi possono provocare la morte. Se, ad esempio, la corrente passa per il cuore può provocare un arresto cardiaco, mentre se attraversa i centri nervosi o respiratori può portare alla morte per arresto respiratorio.
Possono causare la morte, o ferite gravi, anche le bruciature conseguenti alla fulminazione.
Altri effetti indiretti dei fulmini possono essere gli incendi e la caduta di alberi.
Danni meno gravi possono essere rappresentati da paralisi, amnesie e perdita di conoscenza per periodi compresi fra pochi minuti e alcune ore; in determinate condizioni, il bagliore del fulmine (il lampo) può causare anche disturbi alla vista e l’onda d’urto (il tuono) danni all’udito.