Servizio Prevenzione e Protezione

Sostanze pericolose

Definizione di rischio chimico
La presenza in ambiente lavorativo di sostanze chimiche rappresenta genericamente un fattore di rischio sia per la sicurezza che per la salute degli operatori. L’importanza dell’argomento impone quindi la sua trattazione specifica in questa sede. 
Il D.L.gs. n. 81/08 (il cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) impone, fra l’altro, la valutazione specifica del “rischio chimico e cancerogeno”, definendo in particolare:
  • agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
  • pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
  • rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Si intendono:

1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;

2) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

3) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato

4) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Si intende per:

 a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del D.L.gs. n. 81/08, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

 b) agente mutageno:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’ALLEGATO XLIII

I nostri servizi sono mirati alla valutazione del rischio chimico utilizzando algoritmi riconosciuti dagli Organismi di Vigilanza

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