Servizio Prevenzione e Protezione

I nostri servizi per la Prevenzione degli Incendi

Vi guidiamo per farvi assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle norme di prevenzione degli incendi, dall’inquadramento generale dell’attività al supporto per la SCIA e la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi qualora obbligatorio.

Partiamo dalla valutazione del rischio incendio all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.


I nostri servizi per la 
prevenzione degli incendi:

Inquadramento Legislativo e Normativo dell’attività

Valutazione del rischio incendio

Redazione del Piano di Emergenza e Procedure di Emergenza

Piano di Evacuazione

Supporto (ex. L. 818) per avviare la pratica SCIA e  richiesta o rinnovo  del Certificato di Prevenzione Incendi, PIN.

Formazione degli Addetti all’emergenza incendio, evacuazione parte teorica e supporto alla parte pratica nonchè all’eventuale esame di idoneità presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Riferimenti legislativi :

Come previsto dall’Art. 46 D.Lgs. 81/2008 e art. 7 del D.M. 10 Marzo 1998: “ I datori di lavoro devono eseguire la valutazione del rischio incendio e assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.”

La Sezione VI – gestione delle emergenze del D.Lgs 81/08 è stata oggetto di una importante modifica all’art. 43, da parte del D.lgs 106/09, che ha inserito tra gli adempimenti del datore di lavoro ai fini della gestione dell’emergenza anche i mezzi di estinzione e gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Infatti, l’art. 28 del nuovo decreto legislativo ha integrato tale articolo aggiungendo il comma e-bis, che riportiamo insieme al resto dell’Art. 43. Disposizioni generali:

Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l’avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

Il 7 agosto 2012 è stato firmato dal Ministro dell’interno il decreto, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il decreto, è stato pubblicato il 29/08/2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 ed entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.

Link consigliato:

“Norme di prevenzione incendi”

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