Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
A tale fine il datore di lavoro deve eseguire una valutazione dei rischi elettrici tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica.
Il datore di lavoro deve prendere, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
D.M. n.37 del 2008
Norme CEI
Norme EN
Norme UNI
D.M. n.37 del 2008
Norme CEI
Norme EN
D.M. n.37 del 2008
Norme CE
Norme EN
D.L.gs. n.81/2008:
Articolo 86 Verifiche e controlli
D.M. n.37 del 2008
Norme CEI
Norme EN
In particolar modo possono venir studiati i seguenti fenomeni di disturbo:
IEC 61000-4-30 (Tecniche di prova e di misura – Metodi di misura della qualità dell’alimentazione elettrica)
IEC 50160 (Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica)
Norme CEI
In particolar modo vengono presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) sovratensioni;
f) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
D.L.gs. n.81/2008
Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
Norme CEI
Norme EN
In particolar modo vengono presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:
a) fulminazione diretta
b) fulminazione indiretta
D.L.gs. n.81/2008
Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro
Norme CEI
Norme EN
Designazione delle seguenti figure:
PAV: Persona avvertita
PES: Persona Esperta
PAV-I: Persona Avvertita e Idonea
PES-I: Persona Esperta e Idonea
PL: Preposto ai lavori elettrici
Delega di:
RI: Responsabile degli Impianti
Redazione del:
Piano di Lavoro
Piano di Intervento
Piano delle Misure
Piano delle Prove
Documento delle Distanze
D.L.gs. n.81/2008: Articolo 37 – Formazione ai lavoratori e loro rappresentanti
D.L.gs. n.81/2008: Articolo 82 – Lavori sotto tensione
Norme CEI
Norme EN
Addetti ai Lavori Elettrici ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 s.m.i e Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici:
PAV: Persona Avvertita
PES: Persona Esperta ed autorizzata
PES-I: Persona Esperta autorizzata ed Idonea ad eseguire i lavori elettrici sotto tensione
Corsi di Formazione per il Personale Tecnico (URI – URL – RI – PL) con compiti previsti dalla Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici:
URI: Unità Responsabile degli Impianti
URL: Unità Responsabile dei Lavori
RI: Responsabile degli Impianti Elettrici
PL: Preposto ai Lavori Elettrici
D.L.gs. n.81/2008:
Articolo 82 – Lavori sotto tensione
Norme CEI
Norme EN
Premessa
Le principali motivazioni legali dell’obbligo di frequentare il corso di formazione per addetti ai lavori elettrici, sono da ricercare soprattutto nei principali articoli seguenti del Decreto Legislativo n.81/2008 Testo Unico della Sicurezza:
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento
Ai sensi dell’Articolo 82 – Lavori sotto tensione , è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.
Ai sensi dell’ Articolo 83 – Lavori in prossimità di parti attive :
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro56 [Art. 55, co. 5, lett. c)]
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
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Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
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80 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 1]
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 80, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)]
• Art. 80, co. 3 e 3-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)]
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
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1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 82, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)]
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
Scarica l’ultima versione aggiornata cliccando qui: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 83, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)]
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L)
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Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di
verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli
di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 86, co. 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 87, co. 4, lett. d)]
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