Servizio Prevenzione e Protezione
Area risorse umane
- Sorveglianza Sanitaria -
Medico competente
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali è sempre in cerca di collaboratori, attualmente è in cerca di medici competenti "liberi professionisti"  in possesso di partita IVA, Polizza assicurativa RC professionale, dotati di Passione, Pazienza e Professionalità,  e di tutti i seguenti requisiti:
Requisiti richiesti e procedura per la candidatura del medico competente
IL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare il medico competente:
  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi
  • collabora all’attuazione  di programmi di promozione della salute
  • effettua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 Sorveglianza sanitaria, del decreto di cui sopra,  ove necessaria  come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di  visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione  di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti  di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
  • ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
  • ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
  • istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.
REQUISITI
In base all’art. 38 del D.lgs. 81/2008, vengono definiti, i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Il primo di questi requisiti è il possedere almeno uno dei seguenti titoli:
  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
Come tutte le figure professionali il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.
Il medico competente è tenuto quindi ad acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale, la percentuale non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi.
Il Ministero della salute provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco nazionale dei medici competenti.
CREDITI FORMATIVI ECM
Secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”  e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
La certificazione o autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica (PEC) del Ministero della salute medicicompetenti@postacert.sanita.it.
I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
L’elenco nazionale dei medici competenti è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).
ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI
In base alle modifiche all’art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.
I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.
Leggi anche la circolare 1 giugno 2017 Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure.
(Fonte: http://www.salute.gov.it)
In merito alla polizza si ricorda che è stata resa obbligatoria da agosto 2014. Inoltre tale obbligo è confermato ed arricchito dalla legge 24/2017 legge Gelli – Bianco. La Legge Gelli inoltre estende l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale a tutti i sanitari anche se siano dipendenti pubblici o privati per consentire l’efficacia dell’azione di rivalsa della struttura ospedaliera.
Se hai tutti i requisiti e vuoi far parte del ns. Team:
1) Prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati dei collaboratori;
2) Preparare i 6 documenti in una cartella in formato elettronico .zip non superiore a 30MB ed inserire almeno:

2.1) Lettera di presentazione;

2.2) Curriculum Vitae in formato Europeo, con l’autorizzazione esplicita al trattamento dei Dati;

2.3) Certificato di iscrizione all’Ordine/Albo oppure autodichiarazione/autocertificazione;

2.4) DURC/autodichiarazione/autocertificazione;

2.5) Documento di riconoscimento in corso di validità in caso di autodichiarazione/autocertificazione;

2.6) Copia Pollizza RC e/o Rischi Extraprofessionale/autodichirazione/autocertificazione.

Per inoltrare documenti superiore a 30 MB scrivere a ict@servizioprevenzioneprotezione.it

3) Compilare ed inviare la tua candidatura comprensivo della cartelle .zip di cui sopra, tramite il form: Form per inviare la candidatura (pulsante sottostante) che ci consente di eseguire la qualificazione del fornitore di primo livello
In caso di dubbi o richiesta di informazioni  può scrivere a:
risorse.umane@servizioprevenzioneprotezione.it
"Informativa trattamento dei dati dei collaboratori"
Form per inviare la candidatura