Le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive sono indicate dalla Direttiva Europea 1999/92/CE del 16 dicembre 1999. Inizialmente recepita con il D.Lgs. 233/2003, che modificava e integrava il D.Lgs. 626/94, la Direttiva attualmente è richiamata nel Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297), attualmente con del Decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Per:
«atmosfera esplosiva» si intende una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.
Il
Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le
esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori.
Pertanto è sufficiente che in un’attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità) per determinare una possibile
presenza di atmosfere esplosive
Alcuni esempi (non esaustivi) di attività potenzialmente soggette alle disposizioni del Titolo XI del
D.Lgs. 81/08 s.m.i. (
rischio esplosione) sono:
– Locali carica batterie
- Locali UPS
– Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero, ecc..
– Ristorazione con cucina a gas
– Industria tessile: filatura
– Falegnamerie, lavorazione del legno
– Industria chimica e petrolifera
– Industria farmaceutica
– Industria metallurgica
– Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL
– Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili
– Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti
– Carrozzerie
– Distillerie, produzione di alcolici
– Produzione di profumi.
Ai sensi dell’articolo 289 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i, per prevenire le
esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, sulla base della
valutazione dei rischi, che dovrà considerare la classificazione delle aree con rischio di esplosione, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta.
Qualora l’attività non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, egli deve:
a) evitare l’accensione di
atmosfere esplosive
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’
esplosione.
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 290 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un “
documento sulla protezione contro le esplosioni” (art. 294 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i), dove si precisa in particolare
a) che i
rischi di esplosione sono stati individuati e valutati
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del Titolo XI del
Lgs. 81/08 s.m.i.
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX
Lgs. 81/08 s.m.i.
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L
Lgs. 81/08 s.m.i.
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III del
Lgs. 81/08 s.m.i., sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro
Il “
documento sulla protezione contro le esplosioni” è a tutti gli effetti parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i..
Come previsto dagli artt. 17 e 290 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i..il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi e quindi anche di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, ovviamente dove è presente il “PERICOLO”.