Informativa art.13 e 14 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (“RGPD”)
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Regolamento (UE) n. 679/2016 DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101
Il “Fornitore dei Servizi” “Fattore T.U.O. G&D Galotta” e lo Studio Tecnico Professionale del “Professionista” di “Giulio Galotta” Per.Ind. Iscritto all’Ordine dei Per.Ind. e Per.Ind. Laureati di Milano e Lodi, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente intende informare che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1 – TitolareIl Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Fattore T.U.O. G&D Galotta (Via Perini Carlo,22 , 20157 MILANO (MI); P. IVA: 10660820969 e lo Studio Tecnico Professionale del “Professionista” “Giulio Galotta” Per.Ind. Iscritto all’Ordine dei Per.Ind. e Per.Ind. Laureati di Milano e Lodi, contattabile seguenti recapiti e-mail::privacy@servizioprevenzioneprotezione.it privacy@fattoretuo.com |
4- Segreto professionale
Il segreto professionale indica un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali le imprese di non rivelare o pubblicizzare informazioni, delle quali esse siano a conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali vi è imposto uno specifico obbligo di segretezza.
Può riguardare il libero professionista, il lavoratore subordinato o anche il dipendente pubblico, e spesso è tanto un obbligo deontologico oltre che giuridico.
Il “segreto” in generale può essere di diverse tipologie:
Esso sottende a un divieto gravante sul lavoratore subordinato a tutela dell’interesse del datore di lavoro a mantenere la capacità competitiva della propria attività economica organizzata (impresa).
L’obbligo di segreto è un obbligo cosiddetto “di protezione” fondato sul dovere di fedeltà del lavoratore previsto (come ad esempio previsto dall’art. 2105 del codice civile italiano. Per “obbligo di segreto” si intende il divieto per ciascun lavoratore di divulgare o utilizzare notizie e informazioni attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa da cui dipende.
In quest’area il segreto professionale indica l’obbligo, per un professionista, di mantenere la riservatezza su dati sensibili di cui viene a conoscenza in virtù della propria attività professionale.
Le conseguenze in ambito civile della violazione del segreto professionale possono includere la radiazione da un albo professionale.
L’eventuale violazione del “segreto professionale o industriale” ha conseguenze sanzionatorie sia sul piano civile, sia sul piano penale.
La legislazione italiana, ad esempio, definisce il concetto di segreto professionale e indica la violazione di tale segreto come reato nell’articolo 622 del codice penale. La pena prevista per questo reato può variare da una sanzione pecuniaria a un anno di reclusione. Il reato si applica a chiunque riveli un segreto professionale senza giusta causa, ed è punibile solo se questa violazione avviene per dolo, per trarne un profitto illecito, o anche semplicemente se questa violazione è tale da causare potenzialmente danno al titolare del segreto rivelato.
La normativa prevede anche una serie di giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale (per esempio denunce obbligatorie, perizie, consulenze, referti).
La norma è posta a tutela dell’interesse individuale alla salvaguardia dei rapporti intimi professionali e dell’interesse pubblico a che il professionista tuteli la segretezza sui fatti di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività professionale.
7- Pubblicazioni di foto
Se gli accordi contrattuali prevedono scatti fotografici ed eventuali riprese video, la pubblicazione di fotografie rappresentanti altre persone, soprattutto per quanto riguarda il loro volto, trova importanti limiti già nella normativa codicistica (Art. 10 C.c.), laddove è imposto che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Un altro perimetro è poi imposto dall’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), ove si afferma che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. Quanto all’articolo seguente, il numero 97 della stessa legge, esso afferma che “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. Da quanto appena riportato emerge quindi che le previsioni legislative vigenti permettono di pubblicare, tra le altre cose, le immagini afferenti a un’attività che si svolge pubblicamente o che comunque è dotata del carattere di pubblicità. Le stesse disposizioni non autorizzano però, di per sé, a pubblicare o a diffondere foto o video aventi ad oggetto immagini di persone in primo piano che risultino avulse dagli scopi indicati, men che meno qualora ritraggano gli interessati in atteggiamenti indecorosi o che possano risultare lesivi della loro reputazione, bensì foto aventi ad oggetto l’evento pubblico in sé quale oggetto della riproduzione, mentre il volto dei presenti dovrà apparire solamente come immagine di sfondo o di contesto. Alle disposizioni sopra indicate occorre poi affiancare la vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss. mod. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), laddove essa affronta un punto di vista del tutto nuovo rispetto alla legislazione degli anni Quaranta. È opinione diffusa che la normativa di recente introduzione imponga generalmente l’acquisizione del consenso da parte dell’interessato; a ben vedere, però, tale consenso non è sempre necessario. Il soggetto che voglia realizzare del materiale video fotografico, o che voglia pubblicare quanto in suo possesso, deve infatti tener conto di diversi aspetti, al fine di valutare se tale consenso sia effettivamente necessario o meno. Innanzitutto, emergono in tal senso le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato, da valutarsi in base alla sua relazione con il titolare del trattamento: ad esempio, è più che ragionevole ritenere che i partecipanti a un evento sportivo, mondano, o a un congresso scientifico di rilevanza nazionale siano ben edotti, se non addirittura ne traggano soddisfazione, della probabilità di esservi ritratti, e che abbia luogo un trattamento di tali dati a fini divulgativi e promozionali dell’evento stesso nell’ambito delle attività dell’organizzatore. Dovrà poi essere verificata la sussistenza di una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, costituita ad esempio, come nei casi già citati, dall’acquisto del biglietto di ingresso o dall’iscrizione all’evento e dalla conseguente investitura dell’interessato a partecipante (cfr. Considerando 47 GDPR). Ricorrendo tali condizioni, sarà possibile invocare, quale base giuridica del trattamento, il legittimo interesse dell’operatore il quale, come accennato, non necessita di consenso da parte dell’interessato. Vi è poi da osservare che, nell’evenienza di tali trattamenti/utilizzi da parte degli operatori, la forma di cautela più comunemente utilizzata è costituita dalla c.d. “liberatoria”, soventemente predisposta da questi ultimi nell’ottica di ottemperare quanto più possibile alle disposizioni combinate in materia. In tali evenienze, seppure come detto non sia sempre necessario, se non addirittura possa rappresentare un ulteriore adempimento a carico degli operatori, talvolta persino di difficile attuazione, vero è che in essa potrà essere prevista, in ogni caso, una formula di acquisizione del consenso in ottica privacy. Infine, dovrà essere in ogni caso garantita agli interessati un’adeguata informazione, che comprenda le modalità di esercizio dei diritti che li riguardano.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire esclusivamente:
– nella documentazione elaborata per il Cliente;
– su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione.
8 – Comunicazioni a terze parti e diffusione
Il nostro impegno è quello di prediligere l’utilizzo di immagini che non ritraggano soggetti in primo piano o comunque che i volti dei partecipanti siano ritratti quale sfondo o quale rappresentazione di contesto.
9 – Obbligatorietà
Per le finalità di cui al punto 2.1-2.2-2.3-2.4, il trattamento sarà effettuato solo previo esplicito consenso da parte sua.
10 – Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all’Art. 15 RGPD e in particolare i diritti di:
I). ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II). ottenere l’indicazione:
III). ottenere:
IV). opporsi, in tutto o in parte:
Con l’accettazione e sottoscrizione del presente disciplinare/contratto il “Fornitore dei servizi” e il “Professionista” assume ove previsto dalla legislazione vigente l’incarico di responsabile del trattamento esterno, dei dati forniti dal “Committente” relativi ai servizi commissionati, uniformandosi alla legislazione vigente. Il “Fornitore dei Servizi” e il “Professionista” con l’accettazione dell’incarico si uniformerà alle disposizioni di Responsabile del trattamento esterno ai sensi e per gli effetti del art. 28 Reg. UE 2016/679 per le finalità della presente nomina e per tutto ciò che contrattualmente è stato stabilito o che sarà stabilito con eventuali ulteriori accordi.
Tutte le informazioni complete ed aggiornate sul trattamento dei dati sono contenute nella pagina web del sito internet www.servizioprevenzioneprotezione.it raggiungibile dal Link di seguito riportato:
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