Servizio Prevenzione e Protezione
AULA VIRTUALE
Corso erogato in aula o in videoconferenza (teoria) e in presenza (pratica)
Titolo: Corso di formazione per addetto all'antincendio, emergenza evacuazione  per attività classificate a LIVELLO 2

Premessa

Come previsto dall’Art. 46 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02/09/2021“ I datori di lavoro devono eseguire la valutazione del rischio incendio e assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

La Sezione VI – gestione delle emergenze del D.Lgs 81/08 è stata oggetto di una importante modifica all’art. 43, da parte del D.lgs 106/09, che ha inserito tra gli adempimenti del datore di lavoro ai fini della gestione dell’emergenza anche i mezzi di estinzione e gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Infatti, l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 ha integrato tale articolo aggiungendo il comma e-bis, che riportiamo insieme al resto dell’Art. 43. Disposizioni generali:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presente sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’ obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Locandina

Addetto all'Antincendio ed Evacuazione

LIVELLO 2

  • 1^ Giorno 8 ore
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